Art. 1
In vigore dal 19 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione: superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 502, 503, 504, 505, 506, 507 relativi al corso di specializzazione di "Ingegneria sanitaria" sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 502. - È istituito presso la facoltà di ingegneria un corso di specializzazione in ingegneria sanitaria.
Il corso ha la durata di un anno scolastico e comprende i seguenti insegnamenti:
Principi di biologia ed ecologia;
Principi di microbiologia e chimica delle fermentazioni;
Igiene generale;
Chimica e tecnologie delle acque;
Idrologia e gestione delle acque;
Progetti di acquedotti e fognature;
Trattamenti delle acque con progetti;
Inquinamento ambientale;
Igiene industriale e del lavoro;
Pianificazione urbana e territoriale;
Igiene edilizia e tecnica ospedaliera;
Condizionamento degli ambienti.
Altri insegnamenti monografici eventuali.
Art. 503. - Al corso possono essere ammessi i laureati in ingegneria.
Al corso possono anche iscriversi in qualità di uditori anche i laureati in altre discipline.
Ai laureati in ingegneria che hanno frequentato il corso e sostenuto gli esami finali e rilasciato il diploma di specializzazione in ingegneria sanitaria; agli uditori che avranno sostenuto apposito colloquio verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Art. 504. - Il corso si svolge presso la facoltà di ingegneria.
Il direttore del corso è il professore titolare di ingegneria sanitaria.
Art. 505. - Gli esami finali per il conseguimento del diploma di specializzazione consisteranno in una discussione globale sulle materie insegnate e in una discussione dei progetti elaborati durante il corso.
Il colloquio finale per il conseguimento dell'attestato di frequenza consisterà in una discussione su una o più gruppi di materie a scelta del candidato e comunque non inferiore a sei degli insegnamenti fondamentali previsti.
Art. 506. - Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le medesime tasse, sopratasse e contributi stabiliti per gli studenti della facoltà di ingegneria, più un contributo speciale la cui entità verrà fissata di anno in anno dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore della scuola, previa approvazione del consiglio della facoltà di ingegneria.
La tassa del diploma è fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1951, n. 1551.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 144. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-30;1145#art-1