Art. 1
In vigore dal 18 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Nefrologia medica;
Auxologia normale e patologica;
Biofisica;
Biologia molecolare;
Chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
Chirurgia d'urgenza;
Chirurgia toracica;
Endocrinologia ginecologica;
Farmacologia clinica;
Gastroenterologia;
Igiene scolastica;
Immunologia;
Istochimica normale patologica;
Medicina dello sport;
Neuropsichiatria infantile;
Micologia medica;
Epatologia;
Radioterapia;
Rieducazione funzionale e riabilitazione;
Medicina psicosomatica;
Tossicologia clinica.
L'art 523, relativo alla scuola per tecnici fisioterapisti (Scuola diretta a fini speciali) è modificato nel senso che il punto A) è abrogato e sostituito dal seguente:
a) Al corso possono essere ammessi annualmente n. 30 allievi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 135. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-30;1140#art-1