Art. 1

In vigore dal 23 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 13 giugno 1966, n. 543, con la quale è stata istituita, presso l'Università di Siena, la facoltà di scienze economiche e bancarie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1967, n. 276, che ha modificato lo statuto della università anzidetta e recante l'ordinamento della nuova facoltà di scienze economiche e bancarie; Visto l'art. 173 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 9 luglio 1969, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono integralmente qui riprodotte; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: La tabella L annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è modificata nel senso che alle lauree già indicate per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista sono aggiunte quelle di: scienze economiche; scienze economiche e bancarie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 ottobre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1972 Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 68. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-25;1287#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo