Art. 1

In vigore dal 14 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 24 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del corso di laurea in sociologia presso la facoltà di lettere e filosofia. LAUREA IN SOCIOLOGIA Art. 25. - La durata del corso di laurea in sociologia è di quattro anni. È titolo di ammissione quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge. Alla fine del corso di studi viene rilasciata la laurea in sociologia. Art. 26. - Sono insegnamenti fondamentali: 1) Sociologia (biennale); 2) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia della filosofia o storia della filosofia moderna e contemporanea; 3) Filosofia morale; 4) Antropologia culturale; 5) Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia moderna o storia contemporanea; 6) Logica; 7) Metodologia e tecnica della ricerca sociale; 8) Statistica; 9) Psicologia; 10) Storia della sociologia; 11) Psicologia sociale. Insegnamenti complementari: 1) Filosofia teoretica; 2) L'insegnamento non scelto nel n. 2) delle materie fondamentali; 3) Metodologia delle scienze umane; 4) Filosofia del diritto; 5) Filosofia della scienza; 6) Filosofia della storia; 7) Filosofia del linguaggio; 8) Estetica; 9) Filosofia della religione; 10) Linguistica generale; 11) Storia delle dottrine politiche; 12) Storia delle dottrine economiche; 13) L'insegnamento non scelto nel n. 5) delle materie fondamentali; 14) Etnologia; 15) Psicologia dell'età evolutiva; 16) Psicologia dinamica; 17) Economia politica; 18) Storia economica; 19) Demografia; 20) Economia aziendale; 21) Legislazione sociale; 22) Sociologia politica; 23) Sociologia economica; 24) Sociologia del diritto; 25) Sociologia del lavoro; 26) Sociologia industriale; 27) Sociologia della conoscenza; 28) Sociologia dell'educazione; 29) Sociologia della religione; 30) Sociologia dell'arte e della letteratura; 31) Sociologia dei gruppi; 32) Sociologia della comunicazione; 33) Sociolinguistica; 34) Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa; 35) Una lingua e letteratura straniera moderna. Art. 27. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno otto degli insegnamenti complementari, previa approvazione del relativo piano di studio da parte del preside di facoltà. La sociologia deve essere seguita per un biennio, e due degli insegnamenti fondamentali possono essere biennalizzati, nel qual caso lo studente può ridurre di due gli insegnamenti complementari che deve seguire. Norma transitoria Art. 28. - Il corso di laurea in sociologia comincerà a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1971-72 con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 ottobre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 130. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-25;1125#art-1

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