Art. 1
In vigore dal 26 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, con le modificazioni apportate con il decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;
Visto l'art. 81 della legge 30 aprile 1971, n. 206, che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1971;
Visto l' della legge 10 aprile 1954, n. 189, concernente la disciplina e la finalità del fondo di riserva per le spese impreviste della cennata amministrazione;
Riconosciuta la necessità di far luogo alla liquidazione degli importi stabiliti nella sentenza del 25 marzo 26 settembre 1970, emessa dal tribunale civile di Roma, relativa alla vertenza sorta, per l'incidente automobilistico del 4 febbraio 1962, tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli eredi del sig. Crialesi Antonio;
Visto che il capitolo di spesa n. 476 del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1971 non presenta la necessaria totale disponibilità;
Visto che il fondo di riserva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni presenta una disponibilità di lire 800.000.000 depositate in conto corrente presso la Tesoreria centrale;
Sentito il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a prelevare dal proprio fondo di riserva per le spese impreviste, esistente presso la Tesoreria centrale, la somma di lire 16.389.825 per far fronte, nell'anno 1971, all'onere derivante dall'esecuzione della sentenza 25 marzo 26 settembre 1970, emessa dal tribunale civile di Roma, citata nelle premesse.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-22;1160#art-1