Art. 1
In vigore dal 29 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 94 relativo alla "Scuola di perfezionamento in ematologia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio" è abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio
Art. 94. - La scuola ha la durata di tre anni, con frequenza obbligatoria, ed ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica. Il professore di ruolo di patologia speciale medica è il direttore della scuola. Potranno essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia, nel numero massimo di otto per anno.
Gli insegnamenti saranno così ripartiti:
1° Anno:
1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
2) Genetica ematologica;
3) Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;
4) Fisiopatologia patologica;
5) Biochimica ematologica;
6) Fisiopatologia del plasma;
7) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia.
2° Anno:
1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
2) Fisiopatologia ematologica;
3) Immunoematologia;
4) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
5) Patologia speciale ematologica;
6) Clinica delle emopatie;
7) Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.
3° Anno:
1) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
2) Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia;
3) Radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
4) Patologia speciale ematologica;
5) Clinica delle emopatie;
6) Terapia sistematica ematologica;
7) Terapia trasfusionale.
Potrà essere concessa l'abbreviazione di corso, non superiore ad un anno, soltanto ai liberi docenti in una delle branche di medicina generale, clinica pediatrica, patologia generale o anatomia patologica, o specialisti di medicina interna o pediatria.
In ogni caso, anche coloro che avranno ottenuto l'abbreviazione, dovranno sostenere gli esami del 1° anno prima del secondo. Il numero massimo degli iscritti non potrà risultare complessivamente superiore a ventiquattro.
Il direttore della scuola può invitare studiosi competenti ad impartire lezioni o conferenze su argomenti di speciale interesse ematologico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 167. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-18;1178#art-1