Art. 1
In vigore dal 28 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Diritto comunitario;
Diritto pubblico dell'economia;
Economia e finanza della sicurezza sociale;
Economia e tecnica industriale;
Economia internazionale;
Ragioneria degli enti pubblici;
Ricerca operativa;
Storia sociale;
Tecnologia dei cicli produttivi.
Art. 50. All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Reumatologia".
Art. 59. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali l'insegnamento di oceanografia muta denominazione in quella di "Oceanografia biologica".
Art. 60. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di "Oceanografia biologica".
Art. 61. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di "Idrometeorologia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 162. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-18;1169#art-1