Art. 1
In vigore dal 12 dic 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all' istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1970-71, duecentonovanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:
Nella misura del 5 per cento per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;
Nella misura almeno del 30 per cento della restante parte per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;
Nella misura del 10 per cento dono le detrazioni di cui sopra, per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;
Per la restante parte, per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970 n. 967; 23 ottobre 1970, n. 1148; 22 dicembre 1970, n. 1405; 23 dicembre 1970, n. 1458; 4 gennaio 1971, n. 23; 20 febbraio 1971, n. 129 e 18 marzo 1971, n. 466, con i quali sono stati assegnati; complessivamente, 246 nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali 124 per il raddoppiamento di cattedre di ruolo già esistenti e 122 per il normale incremento degli organici;
Viste le motivate richieste delle facoltà e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e di diploma corredate dei pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione di posti di ruolo per il normale incremento degli organici;
Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà e scuole interessate, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell' della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Ravvisata l'opportunità di procedere alla ripartizione di nuovi posti di professore di ruolo istituiti con la predetta legge n. 62;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Per l'anno accademico 1970-71, alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma sono assegnati, ai sensi dell' della legge 24 febbraio 1967, n. 62, tre nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali due per il normale incremento dell'organico ed uno per il raddoppiamento della cattedra di microbiologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 ottobre 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 65. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-15;967#art-1