Statuto dell'Universita' degli studi di AnconaTitolo I

Art. 13

Abrogato
In vigore dal 14 mar 1972 al 5 giu 2012
Il senato accademico può dichiarare non valido il corso che per qualunque motivo, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-04;1330#art-sdu-13

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