Art. 1
In vigore dal 29 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 102, 103, 104, 105, 106, 107 relativi alla "Scuola di specializzazione in pediatria" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in clinica pediatrica" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in clinica pediatrica
Art. 102. - La scuola di specializzazione in clinica pediatrica conferisce il diploma di specialista in clinica pediatrica.
Art. 103. - La scuola ha sede presso la clinica pediatrica dell'università.
Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, l'ammissione ha luogo per esami.
Art. 104. - La scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti non può superare i quattordici per anno. L'internato è obbligatorio con non più di due mesi di ferie annuali.
Art. 105. - L'iscrizione direttamente al secondo anno di corso può essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola, ai candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura e che abbiano titoli pediatrici.
Art. 106. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
1° Anno:
1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Patologia pediatrica (biennale);
3) Puericultura (biennale);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
5) Auxologia normale e patologica (annuale);
6) Psicologia dell'età evolutiva (annuale).
2° Anno:
1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Patologia pediatrica (biennale);
3) Puericultura (biennale);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale);
5) Terapia pediatrica (annuale);
6) Radiologia pediatrica (annuale);
7) Malattie infettive dell'infanzia (annuale).
3° Anno:
1) Clinica pediatrica (triennale);
2) Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia (annuale).
Le materie fondamentali sopra elencate saranno integrate a giudizio del consiglio della scuola, da almeno tre insegnamenti scelti fra i seguenti:
1) Chirurgia pediatrica;
2) Ortopedia e traumatologia infantile;
3) Clinica oculistica;
4) Clinica otorinolaringoiatrica;
5) Clinica odontoiatrica;
6) Clinica dermosifilopatica;
7) Cardiologia;
8) Genetica, od altri eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno.
Art. 107. - Il direttore della scuola inoltre può disporre che si tengano conferenze su argomenti di interesse pediatrico. Per conseguire il diploma di specializzazione in clinica pediatrica gli iscritti al corso, dopo aver superato tutti gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione su un argomento di pediatria.
Gli articoli 108, 109, 110, 111, 112, 113 relativi alla "Scuola di specializzazione in clinica delle malattie infettive e tropicali" che muta la denominazione in "Scuola di specializzazione in malattie infettive", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in malattie infettive
Art. 108. - La scuola di specializzazione in malattie infettive conferisce il diploma di specialista in malattie infettive.
Art. 109. - La scuola ha sede presso la clinica delle malattie infettive e tropicali dell'università.
Art. 110. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di sei per anno, in totale diciotto.
Art. 111. - La scuola ha la durata di anni tre.
Art. 112. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
1) Epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia;
3) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (1° anno).
2° Anno:
1) Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);
2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
3) Anatomia patologica delle malattie infettive;
4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno).
3° Anno:
1) Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);
2) Malattie infettive dei paesi caldi;
3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
4) Legislazione sanitaria e malattie infettive.
Un regolamento interno regola i doveri degli specializzandi e l'orario delle lezioni ed esercitazioni, nonché la frequenza nei reparti di degenza e nei laboratori.
Art. 113. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere i seguenti esami:
I anno: un esame sulle discipline numeri 1) e 2;
II anno: un esame sulle discipline numeri 2), 3), 4);
III anno: un esame sulle discipline numeri 1), 2), 3) e 4) e l'esame di diploma.
Gli articoli 114, 115, 116, 117, 118, 119 relativi alla "Scuola di specializzazione in clinica ostetrico-ginecologica" che muta denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia
Art. 114. - La scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia conferisce il diploma di specialista in ostetricia e ginecologia.
Art. 115. - La scuola ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica.
Art. 116. - La scuola ha là durata di quattro anni.
Art. 117. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia a seguito di concorso per titoli ed esami. Non sono ammesse abbreviazioni dei quattro anni di corso. Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni e seminari ecc., devono prestare servizio in reparto per almeno nove mesi allo anno.
I posti disponibili per ogni anno di corso sono cinque per un totale complessivo di venti.
Art. 118. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
1° Anno:
1) Elementi di genetica e di eugenetica;
2) Anatomia normale ed embriologica dell'apparato genitale femminile;
3) Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
4) Endocrinologia fisiologica;
5) Fisiologia ostetrica;
6) Diagnostica ostetrica;
7) Clinica ostetrica e ginecologica (1°).
2° Anno:
1) Tecnica operatoria ostetrica;
2) Diagnostica ginecologica;
3) Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico-ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
4) Clinica ostetrico-ginecologica (2°).
3° Anno:
1) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
2) Istologia normale e patologica nel campo della specialità;
3) Puericultura prenatale;
4) Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
5) Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
6) Tecnica operatoria ginecologica;
7) Clinica ostetrica e ginecologica (3°);
8) Terapia medica ostetrica e ginecologica.
4° Anno:
1) Puericultura postnatale e malattie del neonato;
2) Ostetricia e ginecologia forense;
3) Diagnostica Roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia;
4) Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del 4° anno);
5) Urologia ginecologica;
6) Chirurgia addominale extra genitale.
Art. 119. - Gli esami si fanno per gruppi di materie.
L'allievo per essere ammesso agli anni successivi, deve aver superato gli esami del corso precedente.
Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione della tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 ottobre 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 164. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-04;1176#art-1