Art. 1

In vigore dal 28 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 47, relativo al corso di laurea in matematica è modificato nel senso che il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea comprende inoltre la discussione di due tesine orali. Prima dell'esame di laurea lo studente è tenuto a superare un esame di cultura generale sulle scienze matematiche. Tale esame di cultura generale consta: per l'indirizzo didattico di una prova orale, per l'indirizzo applicativo di una prova di calcolo matematico e di una prova orale, per l'indirizzo generale di una prova scritta e di una prova orale. Art. 49. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo inorganico-chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti: Chimica fisica applicata; Chimica fisica delle superfici; Chimica fisica dello stato solido; Fotochimica. Art. 50. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di: Algologia. Nello stesso articolo il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame dell'insegnamento biennale di "Botanica" è suddiviso in due esami annuali distinti alla fine di ciascun anno; l'esame di "Zoologia" è suddiviso in due esami annuali alla fine di ciascun anno". Art. 52. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di: Cristallochimica. Art. 53. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di: Algologia. Nello stesso articolo il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di botanica è suddiviso in due esami distinti annuali alla fine di ciascun anno; l'esame di zoologia è suddiviso in due esami annuali distinti alla fine di ciascun anno". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 ottobre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 165. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-04;1168#art-1

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