Art. 1

In vigore dal 12 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 31. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti: a) indirizzo politico amministrativo: Diritto statuale dei culti; Storia della Venezia Giulia; Storia dei movimenti sindacali; Storia dei partiti e dei movimenti politici; Filosofia della politica b) indirizzo politico internazionale: Storia ed istituzioni dei paesi islamici; Istituzioni dell'Europa medioevale; Storia ed istituzioni dei paesi dell'Asia; Storia dei concordati; Filosofia della politica; c) indirizzo politico-economico-sociale: Statistica economica; Economia e politica agraria; Teoria dello sviluppo economico; Programmazione economica; Economia dei paesi in via di sviluppo; Economia dei trasporti; Filosofia; Filosofia del diritto; Storia della società industriale. Art. 60. - All'elenco degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia l'istituto di clinica odontoiatrica muta denominazione in quella di "Istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica". Art. 73. - All'elenco degli istituti della facoltà di farmacia è aggiunto quello di tecnica farmaceutica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 ottobre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 136. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-04;1116#art-1

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