Art. 1

In vigore dal 2 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132; Visto il proprio decreto 16 febbraio 1971, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 28 maggio 1971, con il quale è stato dichiarato ente ospedaliero l'ospedale denominato "Istituto di cure marine in con sede in Tirrenia (Pisa); Visto lo statuto del predetto ospedale, approvato con regio decreto 1 luglio 1897, e successive modificazioni, dal quale risulta che l'esatta denominazione dell'ente e "Istituto di cure marine di Tirrenia", e che la sede del medesimo è il comune di Pisa; Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto 16 febbraio 1971, n. 277, per quanto concerne la denominazione e la sede dell'ente, nonché, conseguentemente, la composizione del consiglio di amministrazione; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Il primo ed il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, n. 277, citato nelle premesse sono modificati nel modo seguente: "L'ospedale denominato "Istituto di cure marine di Tirrenia", con sede in Pisa, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pisa; due membri eletti dal consiglio comunale di Pisa; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 1 luglio 1897 modificato con regio decreto 2 febbraio 1932 e con regio decreto 9 aprile 1951". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 settembre 1971 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 217. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-29;1206#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo