Art. 1
In vigore dal 2 feb 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il proprio decreto 16 febbraio 1971, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 28 maggio 1971, con il quale è stato dichiarato ente ospedaliero l'ospedale denominato "Istituto di cure marine in con sede in Tirrenia (Pisa);
Visto lo statuto del predetto ospedale, approvato con regio decreto 1 luglio 1897, e successive modificazioni, dal quale risulta che l'esatta denominazione dell'ente e "Istituto di cure marine di Tirrenia", e che la sede del medesimo è il comune di Pisa;
Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto 16 febbraio 1971, n. 277, per quanto concerne la denominazione e la sede dell'ente, nonché, conseguentemente, la composizione del consiglio di amministrazione;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Il primo ed il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, n. 277, citato nelle premesse sono modificati nel modo seguente:
"L'ospedale denominato "Istituto di cure marine di Tirrenia", con sede in Pisa, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pisa;
due membri eletti dal consiglio comunale di Pisa;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 1 luglio 1897 modificato con regio decreto 2 febbraio 1932 e con regio decreto 9 aprile 1951".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 settembre 1971
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 217. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-29;1206#art-1