Art. 1
In vigore dal 12 dic 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 90. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Letteratura neogreca;
Filologia greco medioevale e neogreca;
Filologia slava;
Filologia medioevale e umanistica;
Letteratura italiana moderna e contemporanea.
Art. 98. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti:
Letteratura neogreca;
Filologia slava.
Art. 146. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, indirizzo generale, sono aggiunti i seguenti:
Teorie relativistiche;
Meccanica analitica.
Art. 147. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, indirizzo didattico, sono aggiunti i seguenti:
Teorie relativistiche;
Meccanica analitica.
Art. 148. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica, indirizzo applicativo (sia ad orientamento numerico che ad orientamento meccanico) sono aggiunti i seguenti:
Teorie relativistiche;
Meccanica analitica.
L'art. 149, relativo alle propedeuticità degli esami del corso di laurea in matematica è modificato nel senso che nel sesto comma l'insegnamento di "Astronomia" è soppresso e sostituito da "Astrodinamica".
Nello stesso articolo l'ultimo comma è modificato nel senso che dopo l'insegnamento di "Teoria delle forze nucleari" è aggiunto "Astronomia".
Art. 152. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Biologia marina;
Idrobiologia.
L'art. 153, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in scienze naturali è abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli esami di istituzioni di matematica, di fisica e di chimica generale ed inorganica sono da considerarsi propedeutici rispetto a quelli del III e IV anno, solo ai fini della successione degli stessi".
Art. 156. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Biologia marina;
Idrobiologia;
Enzimologia.
Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti complementari l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli esami di istituzioni di matematica, di fisica e di chimica generale ed inorganica sono da considerarsi propedeutici rispetto a quelli del III e IV anno, solo ai fini della successione degli stessi".
L'art. 163, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che l'istituto di matematica muta denominazione in quella di "Istituti di matematica Renato Caccioppoli".
Nello stesso elenco è aggiunto il "Seminario didattico".
L'art. 496, relativo all'ordinamento degli studi della scuola di perfezionamento in fisica teorica e nucleare è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Per adire agli esami di diploma gli iscritti devono aver superato gli esami previsti dall'ordine degli studi ed una prova di cultura generale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 settembre 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 63. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-18;966#art-1