Art. 1

In vigore dal 7 dic 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che gli articoli 220, 221, 222, 223, 224, 225 e 226, relativi alla "Scuola di perfezionamento in oncologia" che assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in oncologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in oncologia Art. 220. - La scuola di specializzazione in oncologia ha lo scopo ed il compito di formare la necessaria competenza scientifica e di completare la preparazione biologica e di patologia clinica di coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della medicina e chirurgia con speciale riguardo allo studio dei tumori, alle diagnosi precoci, al loro rilievo ed alla loro prevenzione. La scuola è diretta dai titolari delle cattedre di anatomia e istologia patologica e di patologia generale, ad anni alterni. Art. 221. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia (con preferenza per gli specializzandi in altre materie biologiche o cliniche) in numero limitato per ogni corso. Il numero complessivo di specializzandi, in ogni caso, non può superare i sessanta. Qualora le domande di iscrizione fossero superiori al numero dei posti disponibili, la direzione della scuola si riserva di formare una graduatoria in base ai titoli presentati. La frequenza al corso ed alle esercitazioni è obbligatoria, con obbligo di internato semestrale nei vari istituti designati dal direttore della scuola. Le norme di iscrizione, pagamento tasse, esami, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e perfezionamento, riferite negli articoli da 122 a 137 delle norme generali dello statuto dell'università. Art. 222. - Le materie di insegnamento sono così suddivise nei singoli corsi: 1° Anno: Etiopatogenesi oncologica; Biochimica oncologica; Anatomia e istologia patologica dei tumori. 2° Anno: Oncologia sperimentale; Epidemielogia e statistica dei tumori. 3° Anno: Diagnosi citologica e citologia dei tumori; Nozioni di diagnostica clinica e terapia dei tumori; Nozioni di clinica medica dei tumori; Nozioni di clinica ginecologica dei tumori; Organizzazione delle lotte contro i tumori. Art. 223. - Il corso ha la durata di tre anni e l'insegnamento avrà carattere dottrinale, dimostrativo e pratico. La direzione della scuola ha la facoltà di invitare i cultori delle materie a tenere conferenze su capitoli dell'oncologia. Gli insegnamenti saranno completati con esercitazioni pratiche che si svolgono durante il corso nei vari istituti. Art. 224. - Alla fine di ogni corso, per essere ammessi al corso successivo gli iscritti, ottenuta la firma di frequenza, dovranno sostenere un colloquio o un esame delle materie svolte. Alla fine del terzo anno, gli iscritti, che avranno ottenuta la firma di frequenza, saranno ammessi alla prova finale, consistente in un esame teorico pratico, che, superato, darà diritto al candidato a discutere una speciale. Art. 225. - L'esame od il colloquio, la prova teorica e pratica e la discussione della tesi di specializzazione, saranno sostenuti davanti ad una commissione costituita dal direttore della scuola, da tre titolari delle materie d'insegnamento del corso e da un libero docente di anatomia ed istologia patologica, o di patologia generale, quale segretario. Art. 226. - Agli iscritti alla scuola, che avranno superato le prove prescritte, sarà rilasciato un diploma di specialista in oncologia, da esibirsi a tutti gli effetti legali. L'art. 278, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria è modificato nel senso che il numero complessivo degli scritti da ammettere alla scuola è aumentato a venti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 settembre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 24. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-18;939#art-1

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