Art. 1

In vigore dal 5 dic 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 51, 52, 53 e 54 relativi alle norme per il conferimento di una borsa di studio, presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sono soppressi, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Psicolinguistica; Storia dell'arte fiamminga e olandese; Etnomusicologia. Art. 57. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Psicolinguistica; Etnomusicologia. Art. 58. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere (indirizzo europeo) sono aggiunti i seguenti: Psicolinguistica; Storia dell'arte fiamminga e olandese; Etnomusicologia; Storia della lingua inglese. Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere (indirizzo orientale) sono aggiunti i seguenti: Psicolinguistica; Etnomusicologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 settembre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 25. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-18;933#art-1

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