Art. 1
In vigore dal 27 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Il quarto comma dell'art. 92, relativo alla "Scuola di perfezionamento in cardioreumatologia" che muta denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare" è abrogato e sostituito dal seguente:
"Le materie di insegnamento per anno sono le seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia normale dell'apparato cardiovascolare;
2) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio;
3) Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (1° corso);
4) Patologia cardio-vascolare (1° corso);
5) Semeiologia fisica (1° corso);
6) Semeiologia strumentale (1° corso);
7) Microbiologia (facoltativo).
2° Anno:
1) Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (2° corso);
2) Patologia cardio-vascolare (2° corso);
3) Semeiologia fisica (2° corso);
4) Semeiologia strumentale (2° corso);
5) Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (1° corso) 6) Radiologia;
7) Farmacologia;
8) Clinica e terapia (1° corso).
3° Anno:
1) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare II;
2) Clinica e terapia II;
3) Chirurgia dell'apparato cardiovascolare;
4) Problemi assicurativi e sociali (facoltativo);
5) Statistica (facoltativo)".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 settembre 1971.
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 6. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-18;901#art-1