Art. 1

In vigore dal 31 ott 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall' della legge 17 agosto 1941, n. 957; Vista la legge 30 aprile 1971, n. 206, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato dell'anno finanziario 1971, nel quale sono compresi - appendice n. 1 alla tabella n. 3 - gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda tabacchi, di cui all'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità; Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: È autorizzato il prelevamento di L. 2.060.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi. Detto ammontare dovrà versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 511 "Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste", dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'amministrazione medesima per l'esercizio 1971 ed iscriversi ai seguenti capitoli, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio ed esercizio: Cap. 132 "Spese d'ufficio e di materiali di ufficio".................... L. 60.000.000 Cap. 193 "Spese per acquisto di materiali e servizi occorrenti per la lavorazione ecc., tabacchi ecc."................. L. 1.000.000.000 Cap. 512 "Acquisto impianti, attrezzature macchine ecc."................. L. 1.000.000.000 Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1971. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 settembre 1971 SARAGAT PRETI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 132. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-10;827#art-1

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