Art. 1
In vigore dal 26 mar 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i propri decreti 19 ottobre 1962, n. 1465, e 4 dicembre 1962, n. 1829, con i quali sono stati determinati, fra l'altro, i comuni in cui sono applicabili le disposizioni previste dalla citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431;
Vista la decisione n. 215/69, con la quale il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha accolto il ricorso proposto dal comune di Benevento avverso la omessa inclusione del comune stesso fra quelli in cui sono applicabili le disposizioni della legge 5 ottobre 1962, n. 1431;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 12 marzo 1970;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il comune di Benevento è incluso tra quelli ammessi al beneficio delle disposizioni previste dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 settembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - LAURICELLA - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 71. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-07;1366#art-1