Art. 1

In vigore dal 5 dic 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, che ha istituito il fondo di assistenza per i finanzieri; Vista la legge 6 ottobre 1967, n. 942, concernente modificazioni alla legge suddetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, recante approvazione dello statuto del fondo di assistenza per i finanzieri; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche allo statuto del fondo di assistenza per i finanzieri; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Le lettere a), b), c), d) ed e) del secondo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, sono sostituite come segue: "a) 9% per l'assistenza agli orfani; b) 2% per l'assicurazione del personale; c) 3% per le spese generali; d) 60% per l'indennità di buonuscita; e) 26% per gli altri interventi del fondo". Allo stesso articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, è aggiunto il seguente comma: "Il Ministro per le finanze, su proposta del consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio, può variare, in più o in meno, le percentuali stabilite alle lettere a), b), c) ed e) del precedente comma, in relazione all'andamento della gestione". Al terzo comma dell'art. 27 del medesimo decreto è aggiunta la seguente lettera: "c) per far fronte alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per le voci di spesa di cui al secondo comma dell'art. 25".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-28;932#art-1

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