Art. 1
In vigore dal 4 dic 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825;
Vista la legge 5 luglio 1966, n. 519;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601;
Atteso che la tabella allegato F, annessa alla citata legge 13 luglio 1965, n. 825, è stata sostituita giusta decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1971, Atti di Governo, registro n. 240, foglio n. 109;
Considerata la necessità di ridurre le misure della imposta prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, in relazione alla riduzione dell'imposta di consumo sul sale disposta con il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, sopracitato;
Udito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico
Gli del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, sono così modificati:
. - Per i prodotti commestibili salati che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, la parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale ammessa alla restituzione è determinata nelle seguenti misure unitarie:
a) per le carni salate, i prodotti
del suolo commestibili salati, gli
estratti di carne o di vegetali, i
brodi condensati salati, le minestre
preparate, i condimenti per brodi e
per minestre, il burro salato, la
ricotta salata e i formaggi......... L. 33,30 al kg.
b) per i pesci salati............. " 3,33 "
Art. 3. - Per le carni salate ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio è dovuta l'imposta di consumo sul sale contenuto nella stessa misura stabilita al precedente e determinata in base al tenore salino di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967, n. 601, ai sensi dell'art. 14 della legge 17 luglio 1942, n. 907.
Art. 4. - Sul sale contenuto negli estratti alimentari e nei condimenti per brodi e per minestre prodotti col metodo idrolitico è dovuta l'imposta di consumo stabilita per il sale comune ai sensi del decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, nella misura di L. 33,30 al chilogrammo.
Art. 5. - Sul sale introdotto nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio direttamente dagli esercenti le industrie della salagione dei pesci, delle budella e della preparazione del presame o caglio, ai sensi dello art. 7 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è dovuta, in relazione all'agevolazione concessa per queste industrie dall'art. 3 della legge 5 luglio 1966, n. 519, l'imposta di consumo nelle seguenti misure:
industrie della salagio-
ne dei pesci e delle bu-
della.................... L. 3,33 al kg. di sale comune
industrie della prepara-
zione del presame o ca-
glio..................... " 33,30 " " raffinato
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1971
SARAGAT
COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 18. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-28;927#art-1