Art. 1
In vigore dal 4 dic 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 174, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la "Scuola di specializzazione in chirurgia generale" muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in chirurgia".
L'art. 187, relativo alla "Scuola di specializzazione in chirurgia generale" che assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in chirurgia" è abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in chirurgia
Art. 187. - La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia.
Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque.
Le materie del corso sono le seguenti:
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
2) Anatomia ed istologia patologica (biennale);
3) Anestesia e rianimazione;
4) Chirurgia cardiovascolare;
5) Chirurgia d'urgenza;
6) Chirurgia ginecologica;
7) Chirurgia pediatrica;
8) Chirurgia riparativa e plastica;
9) Chirurgia sperimentale;
10) Chirurgia toracica;
11) Chirurgia urologica;
12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) Fisiopatologia chirurgica;
14) Medicina legale;
15) Neurochirurgia;
16) Patologia speciale chirurgica (triennale);
17) Radiologia;
18) Ricerche di laboratorio;
19) Semeiotica chirurgica (biennale);
20) Semeiotica strumentale ed endoscopica;
21) Trattamento pre e post-operatorio;
22) Traumatologia ed ortopedia.
Le materie sopraelencate sono così distribuite:
1° Anno:
Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.
2° Anno:
Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica chirurgica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio;
Anatomia e istologia patologica.
3° Anno:
Clinica chirurgica generale;
Patologia speciale chirurgica;
Semeiotica Strumentale ed endoscopica;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
Radiologia;
Anatomia e istologia patologica.
4° Anno:
Clinica chirurgica generale;
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia e ortopedia;
Chirurgia pediatrica.
5° Anno:
Clinica chirurgica generale;
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparativa e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.
I corsi dovranno essere corredati da esercitazioni pratiche.
La scuola può accogliere complessivamente trentacinque allievi.
La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.
Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.
La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.
L'internato è obbligatorio durante i 5 anni di corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza.
Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti ed aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di prima e di seconda categoria.
Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.
La frequenza nelle sale operatorie inizierà fin dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.
Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti indipendenti.
Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.
Alla fine del corso l'allievo; inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto, che consisterà nella discussione di una dissertazione scritta su un terna assegnato dal direttore della scuola.
L'art. 219, relativo alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 219. - La scuola si propone di far perfezionare gli aspiranti allo studio ed alla pratica dell'anestesiologia e della rianimazione.
La scuola è sotto la direzione del titolare della cattedra di anestesiologia e rianimazione, e, per le esercitazioni pratiche, dispone dei reparti clinici e dei laboratori compresi nel servizio di anestesiologia e rianimazione del policlinico.
Il direttore della scuola può nominare un vicedirettore, che lo coadiuvi e lo sostituisca, ed un segretario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 20. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-28;926#art-1