Art. 1
In vigore dal 28 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: gli articoli da 619 a 624 relativi al "Corso di perfezionamento in reumatologia" che assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in reumatologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in reumatologia
Art. 619. - La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso l'istituto di reumatologia dell'Università degli studi di Roma.
Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia ha la durata di 3 anni accademici.
Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia.
Per l'ammissione è previsto un concorso per titoli ed esami.
Art. 620. - Il consiglio della scuola può concedere l'abbreviamento del corso a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:
1) servizio di assistente ordinario o incaricato universitario o ospedaliero in reparto di reumatologia;
2) titoli scientifici o professionali in campo reumatologico;
3) diploma di specializzazione o perfezionamento comprendenti la reumatologia.
Il numero complessivo degli iscritti nei 3 anni di corso non potrà essere superiore a trenta.
Art. 621. - Le materie di insegnamento ed i relativi esami sono così ripartiti:
1° Anno:
1) Anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare;
2) Fisiopatologia dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare;
3) Biochimica dei tessuti connettivi;
4) Microbiologia ed immunologia in relazione alle malattie reumatiche;
5) Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale).
2° Anno:
1) Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (biennale);
2) Anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche;
3) Farmacologia in relazione alle malattie reumatiche;
4) Diagnostica radiologica;
5) Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale);
6) Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale).
3° Anno:
1) Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (biennale);
2) Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (biennale);
3) Clinica e terapia ortopedica applicata alla reumatologia;
4) Aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie reumatiche.
Art. 622. - Per conseguire il diploma di specialista dovrà essere presentata e discussa una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.
Art. 623. - È obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni ed un internato annuale di almeno 6 mesi.
Art. 624. - Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università degli studi di Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 11. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-28;905#art-1