Art. 1
In vigore dal 28 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo Statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 110 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie infettive.
Scuola di specializzazione in malattie infettive
Art. 111. - La durata del corso di studi è di tre anni. Potrà esservi ammesso un numero di sedici allievi complessivamente.
Direttore della scuola è il titolare della cattedra di malattie infettive.
Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc. sono quelle riferite negli articoli dello statuto dell'Università degli studi di Siena.
Art. 112. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
1) Epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) Nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia;
3) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (1° anno).
2° Anno:
1) Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);
2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
3) Anatomia patologica delle malattie infettive;
4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno).
3° Anno:
1) Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);
2) Malattie infettive dei Paesi caldi;
3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
4) Legislazione sanitaria e malattie infettive.
Un regolamento interno regola i doveri degli specializzandi e l'orario delle lezioni ed esercitazioni nonché la frequenza nei reparti di degenza e nei laboratori.
Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere i seguenti esami:
1° anno: un esame sulle discipline numeri 1) e 2);
2° anno: un esame sulle discipline numeri 2), 3) e 4);
3° anno: un esame sulle discipline numeri 1), 2), 3) e 4).
Esame di diploma.
Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in malattie infettive.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 12. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-28;904#art-1