Art. 1
In vigore dal 27 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 56. - È abrogato e sostituito dal seguente La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le lauree in scienze naturali, in scienze biologiche ed in chimica (indirizzo organico-biologico).
Titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Dopo l'art. 53 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in chimica (indirizzo organico-biologico).
Laurea in chimica
Art. 59. - La durata del corso degli studi è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.
BIENNIO PROPEDEUTICO:
Insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematica (biennale);.
2) Chimica, generale ed inorganica (biennale);
3) Chimica organica (biennale);
4) Chimica analitica;
5) Fisica sperimentale (biennale);
6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici);
7) Esercitazioni di matematiche (biennale);
8) Esercitazioni di disegno di elementi di macchina;
9) Esercitazioni di preparazioni chimiche;
10) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
11) Esercitazioni di fisica sperimentale.
TRIENNIO APPLICATIVO PER L'INDIRIZZO ORGANICO BIOLOGICO:
Insegnamenti fondamentali:
1) Chimica fisica (biennale);
2) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
3) Esercitazioni di chimica fisica (biennale);
4) Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
5) Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).
Insegnamenti complementari:
1) Chimica farmaceutica;
2) Chimica biologica;
3) Chimica organica industriale;
4) Chimica organica superiore;
5) Chimica macro-molecolare;
6) Chimica delle fermentazioni;
7) Chimica organica applicata;
8) Tecnologia e chimica del petrolio;
9) Esercitazioni di tecnica e sintesi speciali organiche;
10) Chimica bromatologica;
11) Scienza dell'alimentazione;
12) Farmacologia;
13) Chimica delle sostanze organiche naturali;
14) Chimica agraria;
15) Fisiologia generale (corso speciale per chimici);
16) Analisi chimica strumentale;
18) Biochimica applicata.
Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e di sette almeno da lui scelti tra i complementari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 10. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-28;900#art-1