Art. 1
In vigore dal 19 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 134 a 141 relativi alla "Scuola di specializzazione in chirurgia generale" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in chirurgia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in chirurgia
Art. 134. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in chirurgia, con sede presso l'istituto di clinica chirurgica e terapia chirurgica.
La scuola conferisce il diploma in specialista in chirurgia.
Art. 135. - La durata dei corsi è di cinque anni.
Art. 136. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; il numero complessivo fra tutti gli iscritti ai cinque anni di corso non dovrà essere superiore a venticinque.
La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base dei titoli ed esami.
Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.
Art. 137. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni.
È inoltre obbligatorio per gli iscritti ai cinque corsi, l'internato presso la clinica chirurgica. Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti, cioè permanenza costante presso la detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera negli ambulatori, nei reparti di degenza e nelle sale operatorie.
La frequenza nelle sale operatorie inizierà fin dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.
Dall'obbligo dell'internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presto reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di I e II categoria.
Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.
Art. 138. - Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.
L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.
Art. 139. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
2) Anatomia ed istologia patologica (biennale);
3) Anestesia e rianimazione (annuale);
4) Chirurgia cardiovascolare (annuale);
5) Chirurgia d'urgenza (annuale);
6) Chirurgia ginecologica (annuale);
7) Chirurgia pediatrica (annuale);
8) Chirurgia riparativa e plastica (annuale);
9) Chirurgia sperimentale (annuale);
10) Chirurgia toracica (annuale);
11) Chirurgia urologica (annuale);
12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) Fisiopatologia chirurgica (annuale);
14) Medicina legale (annuale);
15) Neurochirurgia (annuale);
16) Patologia speciale chirurgica (triennale);
17) Radiologia (annuale);
18) Ricerche di laboratorio (annuale);
19) Semeiotica chirurgica (biennale);
20) Semeiotica strumentale ed endoscopica (annuale);
21) Trattamento pre e post-operatorio (annuale);
22) Traumatologia ed ortopedia (annuale).
Art. 140. - La ripartizione degli insegnamenti nei cinque anni di corso è la seguente:
1° Anno:
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 1);
2) Anestesia e rianimazione (annuale);
3) Chirurgia sperimentale (annuale);
4) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
5) Patologia speciale chirurgica (triennale);
6) Ricerche di laboratorio (annuale);
7) Semeiotica chirurgica (biennale 1).
2° Anno:
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 2);
2) Anatomia ed istologia patologica (biennale 1);
3) Clinica chirurgica generale (quinquennale 2);
4) Fisiopatologia chirurgica (annuale);
5) Patologia speciale chirurgica (triennale 2);
6) Semeiotica chirurgica (biennale 2);
7) Trattamento pre e post-operatorio (annuale).
3° Anno:
1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale 3);
2) Anatomia ed istologia patologica (biennale 2);
3) Clinica chirurgica generale (quinquennale 3);
4) Patologia speciale chirurgica (triennale 3);
5) Radiologia (annuale);
6) Semeiotica strumentale ed endoscopica (annuale).
4° Anno:
1) Chirurgia ginecologica (annuale);
2) Chirurgia pediatrica (annuale);
3) Chirurgia urologica (annuale);
4) Clinica chirurgica generale (quinquennale 4);
5) Neurochirurgia (annuale);
6) Traumatologia ed ortopedia (annuale).
5° Anno:
1) Chirurgia cardiovascolare (annuale);
2) Chirurgia d'urgenza (annuale);
3) Chirurgia riparativa e plastica (annuale);
4) Chirurgia toracica (annuale);
5) Clinica chirurgica generale (quinquennale 5);
6) Medicina legale (annuale).
Art. 141. - L'ordine degli esami è il seguente:
Al termine del primo anno: anestesia e rianimazione; chirurgia sperimentale; ricerche di laboratorio.
Al termine del secondo anno: fisiopatologia chirurgica; semeiotica chirurgica; trattamento pre e postoperatorio.
Al termine del terzo anno: anatomia chirurgica e corso di operazioni; anatomia ed istologia patologica; patologia speciale chirurgica; radiologia; semeiotica strumentale ed endoscopica.
Al termine del quarto anno: chirurgia ginecologica; chirurgia pediatrica; chirurgia urologica; neurochirurgia; traumatologia ed ortopedia.
Al termine del quinto anno: chirurgia cardiovascolare; chirurgia d'urgenza; chirurgia riparativa e plastica; chirurgia toracica; clinica chirurgica generale; medicina legale.
Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 134. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-28;1141#art-1