Art. 1
In vigore dal 30 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente l'istituzione per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, di 7000 posti di assistente ordinario dei quali 1300 per l'anno accademico 1970-71;
Visto l'art. 18, secondo comma, della citata legge n. 62 concernente la riserva di almeno un ventesimo dei posti di assistente non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari, per sopperire alle esigenze degli istituti, delle università, delle facoltà e scuole, nonché degli istituti scientifici speciali, istituiti dopo il 31 dicembre 1965;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale sono stati accantonati, ai sensi e per gli effetti del citato art. 18, n. 262 posti di assistente ordinario sul contingente dei posti non vincolati istituiti per l'anno accademico 1970-71, contingente determinato in 1257 unità considerati i 3 posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari in applicazione del disposto dell'art. 15 della stessa legge n. 62;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 467, e 24 luglio 1971, n. 841, con i quali sono stati assegnati, in applicazione del più volte citato art. 18, comma secondo, n. 69 posti di assistente ordinario per cui risultano tuttora disponibili, sulla riserva stessa, n. 193 posti;
Considerato che il numero dei posti accantonati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, risulta eccedente alla quota minima fissata in un ventesimo dei posti non vincolati a concorsi riservati;
Considerata la opportunità - tenuto conto dell'eccedenza di cui sopra - di sciogliere dalla riserva n. 27 posti per far fronte alle esigenze manifestatesi in diversi atenei;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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Sono detratti dal contingente dei posti accantonati ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, ventisette posti di assistente ordinario che vengono ripartiti come segue:
Numero dei posti
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
Università di Bari:
1) cattedra di diritto penale................. 1 Università di Roma:
1) cattedra di diritto della navigazione............ 1 2) cattedra di diritto pubblico generale I........... 1 Università di Napoli:
1) cattedra di procedura penale I............... 1 Università di Trieste:
1) cattedra di diritto della navigazione............ 1 Università di Roma:
1) cattedra di storia e politica monetaria........... 1 2) cattedra di storia delle dottrine politiche II....... 1 3) cattedra di storia contemporanea.............. 1
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO
Università di Napoli:
1) cattedra di storia economica................ 1 Università di Roma:
1) cattedra di storia economica................ 1
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
Università di Messina:
1) cattedra di filosofia medioevale ed umanistica....... 1 Università di Milano:
1) cattedra di filosofia morale................ 1 Università di Perugia:
1) cattedra di filosofia teoretica............... 1 Università di Roma:
1) cattedra di lingua e letteratura tedesca.......... 1 2) cattedra di letteratura italiana III............ 1 3) cattedra di storia romana, con esercitazioni di epigrafia romana............................... 1
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Università di Cagliari:
1) cattedra di parassitologia................. 1 Università di Napoli:
1) cattedra di ematologia................... 1 Università di Pavia:
1) cattedra di gerontologia.................. 1 Università di Roma:
1) cattedra di antropologia criminale............. 1 2) cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali II... 1 3) cattedra di medicina legale e delle assicurazioni II.... 1 Università di Torino:
1) cattedra di ematologia................... 1
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Università di Napoli:
1) cattedra di chimica organica I............... 1
FACOLTÀ DI FARMACIA
Università di Perugia:
1) cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica...... 1
FACOLTÀ DI INGEGNERIA
Università di Bari:
1) cattedra di tecnologia meccanica.............. 1 Università di Roma:
1) cattedra di geometria II.................. 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 21 agosto 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 14. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;910#art-1