Art. 1

In vigore dal 20 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Napoli il 4 giugno 1971 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-14;1146#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo