Art. 1

In vigore dal 15 gen 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; Visti gli articoli 167 e 168 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 17, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 925, recante nuove norme contrattuali con la Italcable - Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini; Vista la convezione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la società Italcable, approvata con decreto interministeriale 3 ottobre 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni; Vista la convenzione stipulata il 6 agosto 1935 tra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, e la società Italcable, successivamente incorporata nella società Italcable, approvata con decreto interministeriale 6 agosto 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1935, e successive modificazioni; Vista la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici, Società per azioni, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta: È approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata il 16 giugno 1971 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Italcable - Servizi cablografici, radioelettrici e radiotelegrafici, Società per azioni, contenente integrazioni alla convenzione 27 febbraio 1968 citata nelle premesse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1971 SARAGAT COLOMBO - Bosco - GIOLITTI - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 140. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-14;1127#art-1

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