Art. 2
In vigore dal 13 set 1972
Per tale facoltà sono assegnati quattro posti di professore di ruolo prelevati dal contingente messo a disposizione dalla legge 24 febbraio 1967, n. 62.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 16 giugno 1972, n. 494 ha disposto (con l'art. 1) che "I decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 847; 10 dicembre 1969, n. 1242; 3 dicembre 1970, n. 1436; 28 dicembre 1967, n. 1394 e 6 agosto 1971, numero 1379, citati nelle premesse, sono parzialmente rettificati nel senso che sono revocate le assegnazioni dei seguenti otto posti di professore universitario di ruolo, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, a facolta' universitarie istituite dopo il 31 dicembre 1965 e a facolta' richiedente il concorso per disciplina impartita per incarico da almeno nove anni, in quanto non utilizzati entro il termine del 31 dicembre 1971, stabilito dal quarto comma dello stesso art. 1: Numero dei posti UNIVERSITA' DI CATANIA: Facolta' di ingegneria... 2 UNIVERSITA' DI PALERMO: Facolta' di farmacia - riservato a chimica bromatologica............. 1 UNIVERSITA' DI SALERNO: Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali... 1 UNIVERSITA' DI SASSARI: Facolta' di magistero...... 1 UNIVERSITA' DI SIENA: Facolta' di magistero......... 3"
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-06;1379#art-2