Art. 1

In vigore dal 5 dic 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 122 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesso alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola in "Chirurgia generale e terapia chirurgica" muta la denominazione in quella di "Chirurgia". L'art. 136 relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 136. - Le tasse e soprattasse da pagarsi dagli iscritti alle scuole di specializzazione e di perfezionamento sono quelle medesime stabilite dalla legge per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia e cioè: Tassa di iscrizione................... L. 18.000 Contributo assistenziale................. L. 1.000 Soprattassa esami..................... L. 7.000 Contributo riscaldamento................. L. 9.500 Contributo unificato................... L. 4.000 Tassa di immatricolazione................. L. 5.000 Totale... L. 44.500 L'ammontare dei contributi viene stabilito dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udite le facoltà e le scuole. La tassa di diploma è fissata in L. 6000 a norma dell'art. 7 della legge. 18 dicembre 1951, n. 1551. Gli assistenti di ruolo, incaricati, straordinari della facoltà e gli assistenti volontari dell'istituto della materia per cui viene chiesta l'iscrizione al corso di specializzazione, i quali ottenessero abbreviazioni di corso, saranno dispensati dal pagamento delle tasse e dei contributi per gli anni di abbreviazione e dovranno solo corrispondere, per gli anni accademici che dovranno seguire per conseguire il diploma, la metà del contributo clinico. Gli articoli 213, 214, 215, 216, 217, 218 e 219 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia generale e terapia chirurgica, che assume la denominazione di scuola di specializzazione in chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia Art. 213. - Presso l'istituto di clinica chirurgica generale è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia. Direttore della scuola è il direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale. La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia. Alla scuola possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. Art. 214. - Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque. Il numero massimo complessivo degli iscritti è di 25 per tutti i cinque anni di corso. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami. Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso. Art. 215. - Le materie del corso sono le seguenti: 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale; 2) Anatomia e istologia patologica (biennale); 3) Anestesia e rianimazione; 4) Chirurgia cardiovascolare; 5) Chirurgia d'urgenza; 6) Chirurgia ginecologica; 7) Chirurgia pediatrica; 8) Chirurgia riparativa e plastica; 9) Chirurgia sperimentale; 10) Chirurgia toracica; 11) Chirurgia urologica; 12) Clinica chirurgica generale (quinquennale); 13) Fisiopatologia chirurgica; 14) Medicina legale; 15) Neurochirurgia; 16) Patologia speciale chirurgica (triennale); 17) Radiologia; 18) Ricerche di laboratorio; 19) Semeiotica chirurgica (biennale); 20) Semeiotica strumentale ed endoscopia; 21) Trattamento pre e post-operatorio; 22) Traumatologia ed ortopedia. Le materie sopraelencate sono così distribuite: 1° Anno: Clinica chirurgica generale; Patologia speciale chirurgica; Semeiotica chirurgica; Anatomia chirurgica e corso di operazione; Chirurgia sperimentale; Anestesia e rianimazione; Ricerche di laboratorio. 2° Anno: Clinica chirurgica generale; Patologia speciale chirurgica; Semeiotica chirurgica; Anatomia, chirurgica e corso di operazione; Fisiopatologia chirurgica; Trattamento pre e post-operatorio; Anatomia e istologia patologica. 3° Anno: Clinica chirurgica generale; Patologia speciale chirurgica; Semeiotica strumentale ed endoscopia; Anatomia chirurgica e corso di operazioni; Radiologia; Anatomia e istologia patologica. 4° Anno: Clinica chirurgica generale; Chirurgia ginecologica; Chirurgia urologica; Neurochirurgia; Traumatologia e ortopedia; Chirurgia pediatrica. 5° Anno: Clinica chirurgica generale; Chirurgia toracica; Chirurgia cardiovascolare; Chirurgia riparativa e plastica; Chirurgia d'urgenza; Medicina legale. I corsi dovranno essere corredati da esercitazioni pratiche. Art. 216. - Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse e tutte le altre norme generali sono quelle comprese negli articoli da 122 a 137 dello statuto di questa università. Art. 217. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza. Dall'obbligo di tale internato saranno esenti quegli allievi che, in qualità di assistenti e di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle università e di ospedali di I e II categoria. Art. 218. - Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti. Gli specializzandi, che abbiano completato il primo triennio e superato i relativi esami, potranno essere chiamati a prestare servizio presso il reparto operatorio. Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti. Art. 219. - Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali. Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto. L'esame di diploma consisterà nella discussione di una tesi scritta su argomenti di chirurgia generale. Agli iscritti alla scuola che avranno superato gli esami prescritti sarà rilasciato un diploma di specialista in chirurgia valido a tutti gli effetti di legge. L'art. 237 relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva riordinata con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1970, n. 680, è integrato con il seguente comma: Art. 237. - I medici che abbiano già conseguito la specializzazione con un determinato orientamento e chiedano di essere ammessi al terzo anno di un orientamento diverso debbono, contrariamente a quanto disposto dalle norme generali, pagare i contributi di laboratorio solo per il terzo anno. Eguale criterio è adottato anche per i medici che hanno già conseguito la specializzazione in igiene secondo il vecchio statuto e che chiedano di conseguire un nuovo titolo con orientamento specialistico (ad esempio tecnica ospedaliera, medicina scolastica, ecc.). L'art. 329 relativo alla suddetta scuola in igiene e medicina preventiva è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 239. - Gli allievi che hanno ottenuto l'approvazione all'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione, in igiene e medicina preventiva, valido a tutti gli effetti di legge. Coloro che hanno già sostenuto uno degli orientamenti previsti nella scuola, possono essere successivamente iscritti al terzo anno di un altro corso di specializzazione con orientamento diverso da quello già seguito, senza ripetere l'esame di ammissione nè i due anni propedeutici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 agosto 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 21. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;931#art-1

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