Art. 1
In vigore dal 17 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 10, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in "Neuropatologia e psichiatria" muta la denominazione in quella di scuola in "Neurologia".
Allo stesso elenco è aggiunta la scuola in "Medicina dello sport".
Gli articoli 144 e 145 relativi alla scuola di specializzazione in "Neuropatologia e psichiatria" che assume la denominazione di scuola di specializzazione in "Neurologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in neurologia
Art. 144. - Il corso per il conseguimento del diploma di specialista in neurologia ha la durata di quattro anni.
Il numero degli iscritti da ammettere alla scuola è stabilito in trentotto per i quattro anni di corso.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno (internato in psichiatria):
Anatomia ed istologia del S.N.;
Fisiologia del S.N.;
Biochimica del S.N.;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia;
Semeiotica psichiatrica.
2° Anno:
Anatomia ed istologia patologica del S.N.;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°);
Neuro-radiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.
3° Anno:
Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°);
Clinica neurologica (1°);
Elettroencefalografia;
Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.
4° Anno:
Clinica neurologica (2°);
Neurochirurgia;
Teoria e clinica della riabilitazione;
Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
Neurologia in rapporto alla patologia internistica.
Art. 145. - Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico nel 2°, 3° e 4° anno in clinica neurologica, sede della scuola. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi 4 per anno per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico.
Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico in psichiatria nel primo anno.
Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi 6 per i medici che prestino servizio in reparto neurologico e a non meno di mesi 4 per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico.
Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo. Ammissione per titoli ed esami.
Un abbuono di anni 2 può essere concesso agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia.
Un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia).
Gli abbuoni possono essere concessi solo superando un esame di ammissione.
Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola.
Gli articoli 148 e 149, relativi alla scuola di specializzazione in "Ostetricia e ginecologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia
Art. 148. - La durata del corso di specializzazione in ostetricia e ginecologia è della durata di 4 anni.
L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami. Sono da considerarsi titoli preferenziali a parità di risultato dell'esame di ammissione:
a) il voto di laurea in medicina e chirurgia;
b) aver frequentato come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica;
c) aver svolto la tesi di laurea in una clinica ostetrica e ginecologica;
d) documentazione di eventuali servizi prestati in reparti qualificati ospedalieri della specialità;
e) eventuali pubblicazioni.
L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.
Il numero massimo degli iscritti è stabilito complessivamente in cinquanta specializzandi.
Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato.
Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti ai quattro anni di corso.
Gli iscritti oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., devono prestare analoghi servizi a quelli degli assistenti per non meno di 9 mesi all'anno.
Gli iscritti devono sostenere gli esami annuali di profitto e l'esame finale di diploma. La sessione di esami di profitto è unica ed espletata nel mese di ottobre.
Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato gli esami relativi alle materie fissate per l'anno in corso;
Art. 149. - Gli insegnamenti sono così distribuiti nei 4 anni di corso:
1° Anno:
Elementi di genetica e di eugenica;
Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;
Fisiologia dell'apparato genitale femminile;
Endocrinologia ginecologica;
Fisiologia ostetrica;
Clinica ostetrica e ginecologica;
Diagnostica ostetrica.
2° Anno:
Tecnica operatoria ostetrica;
Diagnostica ginecologica;
Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico e ginecologico; esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica);
Clinica ostetrica e ginecologica.
3° Anno:
Anatomia patologia ostetrica e ginecologica;
Istologia normale e patologia nel campo della specialità;
Puericultura prenatale;
Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
Tecnica operatoria ginecologica;
Clinica ostetrica e ginecologica;
Terapia medica ostetrica e ginecologica.
4° Anno:
Puericultura postnatale e malattie del neonato;
Ostetricia e ginecologia forense;
Diagnostica roentgen e radioterapia in ostetricia e ginecologia;
Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del 4° anno);
Urologia ginecologica;
Chirurgia addominale extra genitale.
Gli esami si fanno per gruppi di materia ed i membri della commissione saranno proposti dal direttore della scuola.
Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con un contributo personale.
Dopo l'art. 242 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport.
Scuola di specializzazione in medicina dello sport
Art. 243. - La scuola di specializzazione in medicina dello sport dell'Università degli studi di Torino si propone:
a) di valorizzare e approfondire gli studi biologici e di medicina applicata nel campo delle attività sportive, formative e di competizione, e della educazione fisica;
b) di preparare adeguatamente sotto l'aspetto teorico e della pratica applicazione, i medici che intendono dedicarsi alle attività attinenti a questa particolare branca della medicina applicata, conferendo ad essi il diploma di "Specialisti in medicina dello sport".
Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola è la laurea in medicina e chirurgia.
Art. 244. - Il corso di studi ha la durata di tre anni, con frequenza obbligatoria; esso ha la sua sede ufficiale presso l'istituto di fisiologia umana e presso il centro di medicina dello sport della città di Torino. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici.
La concessione di eventuali abbreviazioni del corso avverrà a insindacabile giudizio del consiglio dei docenti della scuola.
Il numero massimo degli allievi sarà di quindici per anno e complessivamente di quarantacinque per intero corso.
L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, l'ammissione dei candidati aventi pari titoli e uguale data di presentazione della domanda, sarà regolata da prove di esami davanti a una commissione nominata dal consiglio dei docenti della scuola.
La direzione del corso è affidata al direttore dello istituto di fisiologia umana.
Art. 245. - L'ordine degli studi è il seguente:
1° Anno:
Anatomia dell'apparato locomotore;
Biomeccanica applicata all'esercizio fisico;
Biochimica generale e applicata;
Antropometria e auxologia;
Storia, sistematica e tecnologia degli sport;
Istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sport;
Istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata all'attività sportiva.
2° Anno:
Anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso;
Fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;
Biochimica ed energetica muscolare;
Valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica;
Biofisica del muscolo (facoltativo);
Fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativo);
Farmacologia applicata all'attività sportiva (doping) (facoltativo);
Igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva (facoltativo).
3° Anno:
Fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione;
Educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo;
Chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso;
Medicina legale ed infortunistica;
Traumatologia ed ortopedia dello sport;
Fisiopatologia degli sport (facoltativo);
Assistenza medico-sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativo).
La scuola inoltre svolgerà brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti, secondo le possibilità contingenti, dal consiglio dei docenti della scuola.
Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.
Gli esami annuali si svolgeranno per gruppo di materie, comprendenti discipline incluse nel piano di studio. Il gruppo di materie comprende tutte le materie d'insegnamento fondamentali e quelle facoltative scelte dal candidato, previste per ogni anno di corso.
L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali.
Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esami del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 agosto 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 183. - CARUSO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;871#art-1