Art. 1
In vigore dal 9 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato nel senso che l'art. 261 relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in urologia è abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in urologia
Art. 261. - La scuola di specializzazione in urologia ha la durata di tre anni.
Il numero degli iscritti da ammettere alla scuola è di dodici per ogni anno di corso.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale;
2) Fisiologia dell'apparato uro-genitale;
3) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
4) Le nefropatie mediche;
5) Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio);
6) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
7) Batteriologia in urologia;
8) Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali.
2° Anno:
1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) Clinica urologica;
3) Patologia genitale femminile di interesse urologico;
4) Nefrologia chirurgica;
5) Anatomia e istologia patologica dell'apparato uro-genitale;
6) Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio);
7) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
8) Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale;
9) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
10) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;
11) L'anestesiologia ed il trattamento pre e post operatorio del malato urologico.
3° Anno:
1) Clinica urologica;
2) Patologia e clinica urologica infantile;
3) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
4) Tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale;
5) Urologia ginecologica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 agosto 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 154. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;847#art-1