Art. 1

In vigore dal 9 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato nel senso che l'art. 261 relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in urologia è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in urologia Art. 261. - La scuola di specializzazione in urologia ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti da ammettere alla scuola è di dodici per ogni anno di corso. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale; 2) Fisiologia dell'apparato uro-genitale; 3) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; 4) Le nefropatie mediche; 5) Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio); 6) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica; 7) Batteriologia in urologia; 8) Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali. 2° Anno: 1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile; 2) Clinica urologica; 3) Patologia genitale femminile di interesse urologico; 4) Nefrologia chirurgica; 5) Anatomia e istologia patologica dell'apparato uro-genitale; 6) Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio); 7) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica; 8) Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale; 9) Radiologia dell'apparato urinario e genitale; 10) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia; 11) L'anestesiologia ed il trattamento pre e post operatorio del malato urologico. 3° Anno: 1) Clinica urologica; 2) Patologia e clinica urologica infantile; 3) Radiologia dell'apparato urinario e genitale; 4) Tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale; 5) Urologia ginecologica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 agosto 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 154. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;847#art-1

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