Art. 1
In vigore dal 9 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 564 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 104, 105, 106, 107 e 108, relativi alla "Scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali" che assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in neurologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in neurologia
Art. 104. - Il corso della scuola di specializzazione in neurologia, ha la durata di quattro anni ed è tenuto presso la clinica delle malattie nervose e mentali.
Alla scuola non potranno essere iscritti più di cinque laureati in medicina e chirurgia, complessivamente, previa ammissione per titoli ed esami.
Art. 105. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia e istologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Biochimica del sistema nervoso;
4) Genetica (elementi);
5) Psicologia generale;
6) Psicopatologia (1°);
7) Semeiotica psichiatrica.
2° Anno:
1) Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
2) Semeiotica neurologica;
3) Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°);
4) Neuro-radiologia;
5) Endocrinologia e neurologia vegetativa.
3° Anno:
1) Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°);
2) Psicopatologia (2°);
3) Clinica neurologica (1°);
4) Elettroencefalografia;
5) Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
6) Neuro-oftalmologia;
7) Neuro-otologia;
8) Esami di laboratorio.
4° Anno:
1) Clinica neurologica e terapia (2°);
2) Neurochirurgia;
3) Teoria e clinica della riabilitazione;
4) Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
5) Neurologia in rapporto alla patologia internistica.
Art. 106. - L'internato è obbligatorio per l'intero anno scolastico nella clinica delle malattie nervose e mentali, sede della scuola.
L'internato del 2°, 3° e 4° anno potrà essere ridotto a non meno di mesi 4 per anno per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico. L'internato del 1° anno potrà essere ridotto a non meno di mesi 5 per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico e a non meno di mesi 4 per coloro che prestino servizio in un ospedale psichiatrico.
Non potranno accedere ai corsi superiori gli iscritti che non avranno superato tutti gli esami del corso precedente.
Possono ottenere l'esonero di due anni gli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia. Un anno di esonero possono ottenere gli specialisti in altre materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia).
Tali esoneri potranno essere concessi solo dopo aver superato l'esame di ammissione e a giudizio del direttore della scuola.
Alla fine del corso il candidato dovrà presentare e discutere una tesi scritta.
Dopo l'art. 127 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.
Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva
Art. 128. - La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso l'istituto di igiene il cui professore di ruolo è direttore della scuola stessa.
Potranno essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia nel numero massimo di ottanta iscritti per i tre anni di corso.
La scelta dell'orientamento deve avvenire al momento dell'iscrizione al terzo anno e l'ammissione è limitata ai posti disponibili, tenuto conto del merito scolastico nei primi due anni di corso.
Art. 129. - Gli insegnamenti fondamentali sono:
1° Anno:
Metodologia statistica e biometria;
Educazione, sanitaria;
Psicologia;
Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.
2° Anno:
Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione e organizzazione sanitaria.
3° Anno (con orientamento di sanità pubblica):
Approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, inquinamento atmosferico;
Igiene edilizia e urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospitaliera;
Servizi di sanità pubblica.
3° Anno (con orientamento di laboratorio):
Microbiologia applicata all'igiene;
Microscopia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
Nozioni di anatomia e istologia patologica.
3° Anno (con orientamento di direzione ospedaliera):
Storia degli ospedali e principi metodologici della assistenza ospitaliera;
Igiene e tecnica delle costruzioni ospitaliere, arredamento ed impianti sanitari;
Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera;
Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospitaliera;
Selezione ed istruzione professionale del personale ospitaliero;
Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico.
3° Anno (con orientamento di igiene e medicina scolastica):
Auxologia normale e patologica;
Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare;
Igiene dell'alimentazione;
Assistenza parascolastica;
Edilizia scolastica.
Al piano di studi proposto per ogni anno di corso si aggiunge obbligatoriamente un corso complementare che il candidato potrà scegliere a seconda dell'interesse fra il seguente gruppo di materie complementari:
Ispezioni delle carni;
Geologia applicata all'igiene;
Igiene mentale;
Malattie professionali e loro prevenzione;
Diritto sanitario;
Igiene navale e dell'emigrazione;
Antropologia culturale e sociologica;
Malattie tropicali;
Istituzioni di matematica;
Genetica;
Gerontologia e geriatria;
Elementi di economia politica.
Art. 130. - Gli allievi sono tenuti a frequentare, in qualità di interni, l'istituto di igiene e svolgere turni presso istituti, ospedali e altri servizi sanitari secondo quanto stabilito dalla direzione della scuola.
Art. 131. - Alla fine di ogni anno di corso, gli allievi, per essere ammessi agli anni di corso successivi, debbono aver superato tutti gli esami dell'anno precedente.
L'esame di diploma si sostiene alla fine del terzo anno e consiste nella discussione di una tesi scritta assegnata dalla direzione della scuola.
Il presente decreto, munite del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 agosto 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 153. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;846#art-1