Art. 1

In vigore dal 6 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;. Decreta: L'art. 2 del decreto presidenziale 31 ottobre 1970, numero 1151, relative alla istituzione della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Milano, è integrato nel senso che, per i posti di ruolo, ai due posti di professore già trasferiti dalla facoltà di giurisprudenza e al posto assegnato sul contingente di cui all' della legge 24 febbraio 1967, n. 62, occorre aggiungere il posto già assegnato alla cattedra di sociologia, che viene trasferito dalla facoltà di giurisprudenza assieme al professore, che tale cattedra occupa; e ai cinque posti di assistente già trasferiti occorre aggiungere un altro posto e propriamente il posto assegnato alla medesima cattedra di sociologia. Tali nuovi trasferimenti vanno in vigore a partire dall'anno accademico 1971-72. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 agosto 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 149. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;843#art-1

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