Art. 1
In vigore dal 5 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 276 e 281 relativi alla "Scuola di specializzazione in medicina generale" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in medicina interna", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina interna
Art. 276. - La scuola ha la durata di 5 anni ed ha sede presso la clinica medica generale il cui professore di ruolo è direttore della scuola.
Alla scuola sono ammessi cinquanta iscritti per i 5 anni di corso.
Art. 281. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Malattie infettive, disreattive e del sangue;
Istituzioni di terapia;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
2° Anno:
Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Microbiologia e sierologia;
Chimica clinica;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
3° Anno:
Malattie dell'apparato digerente;
Malattie renali;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
4° Anno:
Malattie dell'apparato respiratorio;
Malattie del sistema nervoso;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).
5° Anno:
Malattie del ricambio;
Malattie delle ghiandole endocrine;
Clinica medica generale e terapia medica.
Gli articoli 283, 284, 285 e 286, relativi alla "Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in neurologia" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in neurologia
Art. 283. - La scuola ha la durata di quattro anni, ha sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.
Art. 284. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia;
Semeiotica psichiatrica.
2° Anno:
Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica (1° corso);
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.
3° Anno:
Patologia speciale e diagnostica neurologica (2° corso);
Clinica neurologica (1° corso);
Elettroencefalografia;
Elettromiografia, elettrodiagnostica e elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.
4° Anno:
Clinica neurologica e terapia (2° corso);
Neurochirurgia;
Teoria e clinica della riabilitazione;
Neuro-traumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
Neurologia in rapporto alla patologia internistica.
Art. 285. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni di ogni materia di insegnamento e i seguenti internati:
A) nel primo anno l'internato in clinica psichiatrica;
B) nel secondo, terzo e quarto anno l'internato in clinica delle malattie nervose e mentali, sede della scuola.
L'internato di cui alla lettera A) può essere ridotto a non meno di sei mesi per coloro che prestino servizio in un reparto di neurologia e a non meno di mesi quattro per coloro che prestino servizio in un ospedale psichiatrico.
Art. 286. - Il numero massimo degli iscritti è fissato in quarantacinque per i 4 anni di corso.
Gli articoli 352, 353 e 355, relativi alla "Scuola di specializzazione in medicina nucleare" sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in medicina nucleare
Art. 352. - La scuola ha la durata di 3 anni, ha sede presso il centro di medicina nucleare dell'Università di Pisa ed è diretta dal titolare di ruolo della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica 2ª.
Art. 353. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero massimo di ventiquattro per i 3 anni di corso in base a concorso per titoli ed esami.
Art. 355. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Fondamenti di matematica e di statistica;
Fisica nucleare delle radiazioni;
Tecniche per le misure di radioattività;
Dosimetria.
2° Anno:
Teoria dei tracciati;
Elementi di radiochimica;
Applicazioni diagnostica 1ª;
Elementi di radiologia.
3° Anno:
Applicazioni diagnostica 2ª;
Applicazioni terapeutiche;
Radioprotezione e legislazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 agosto 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 143. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;837#art-1