Art. 1
In vigore dal 4 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 132, relativo all'elenco delle scuole annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in "Malattie del ricambio e dell'apparato digerente" muta la denominazione in quella di "Malattie dell'apparato digerente".
L'art. 181, relativo alla "Scuola di specializzazione in malattie del ricambio e dell'apparato digerente" che muta la denominazione in "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente" è abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente
Art. 181. - La durata del corso è di quattro anni.
insegnamenti fondamentali:
1° Anno:
1) Anatomia patologica;
2) Fisiopatologia;
3) Chimica clinica;
4) Semeiotica fisica e strumentale;
5) Clinica medica.
2° Anno:
1) Semeiotica fisica e strumentale;
2) Semeiotica radiologica;
3) Malattie dell'apparato gastroenterico;
4) Clinica e terapia medica.
3° Anno:
1) Malattie del fegato e del pancreas;
2) Clinica e terapia medica.
Agli insegnamenti fondamentali potranno essere aggiunti insegnamenti complementari con corsi semestrali ed in numero non superiore a sei come indicazioni operatorie, medicina operatoria, metodica operatoria, medicina nucleare, ecc.
4° Anno:
Tirocinio pratico da svolgersi presso l'istituto in cui ha sede la scuola stessa.
Al termine di ogni anno di corso lo studente dovrà sostenere un esame di profitto scritto ed orale per accertare la sua preparazione.
Al termine del corso lo studente dovrà sostenere un esame di diploma consistente nella presentazione di una tesi riguardante un argomento che lo studente ha particolarmente approfondito ed in cui ha eventualmente condotto ricerche personali.
Alla scuola saranno ammessi numero sei allievi per ciascun anno di corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 agosto 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 140. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;834#art-1