Art. 3

In vigore dal 31 ott 1971
Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve intendersi, invece, assegnato alla stessa cattedra della facoltà di scienze politiche della medesima Università di Milano. Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di mineralogia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di diritto privato comparato della facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Napoli: Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di costruzioni aeronautiche I della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di chirurgia d'urgenza della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano. Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di costruzioni automobilistiche della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di chimica fisica della facoltà di ingegneria del politecnico di Milano. Il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto romano II della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di semeiotica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-07-24;826#art-3

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