Art. 1

In vigore dal 2 nov 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;. Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 21. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Storia dell'arte contemporanea; Storia della teoria musicale; Storia contemporanea; Storia della filosofia moderna e contemporanea. Nello stesso elenco l'insegnamento di "Storia della musica" è soppresso; al suo posto sono istituiti i seguenti insegnamenti: 1) Storia della musica medioevale; 2) Storia della musica del Rinascimento; 3) Storia della musica moderna. Nello stesso articolo l'insegnamento fondamentale, per l'indirizzo moderno, di storia dell'arte medioevale e moderna è sdoppiato nei due insegnamenti di: Storia dell'arte medioevale; Storia dell'arte moderna. Art. 23. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Medicina nucleare; Auxologia e auxopatologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 137. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-07-12;829#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo