Art. 1
In vigore dal 25 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione n. 10 del 2 marzo 1970, con la quale il consiglio comunale di Cittadella (Padova), premesso che i nuclei abitati compresi nella frazione "Facca-S. Maria" si sono, negli ultimi anni, sviluppati autonomamente creandosi due distinti centri - quello di "Facca" e quello di "S. Maria" - con caratteristiche funzionali e di interessi differenziati che valgono ad individuarli come frazioni a se stanti, ha chiesto che alle frazioni stesse, nelle quali quella originaria si è venuta a sdoppiare, sia formalmente attribuita la rispettiva denominazione omonima;
Vista la deliberazione n. 35 del 22 marzo 1971, con la quale il consiglio provinciale di Padova esprime parere favorevole al riguardo;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
È attribuito il nome di "Facca" e di "S. Maria", rispettivamente, alle due frazioni del comune di Cittadella, in provincia di Padova, già costituenti gli omonimi nuclei abitati dell'unica frazione "Facca-S. Maria".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1971
SARAGAT
RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 77. - PASQUALUCCI -
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-07-12;730#art-1