Art. 1
In vigore dal 23 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'articolo 624 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport.
Scuola di specializzazione in medicina dello sport
Art. 625. - Il corso ha la durata di tre anni.
Il numero degli iscritti da ammettere alla scuola, è stabilito in trenta per ogni anno di corso.
La frequenza è obbligatoria per tutta la durata del corso.
Art. 626. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
Anatomia dell'apparato locomotore;
Biomeccanica applicata all'esercizio fisico;
Biochimica generale e applicata;
Antropometria e auxologia;
Storia, sistematica e tecnologia degli sport;
Istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sport;
Istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata all'attività sportiva.
2° Anno:
Anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso;
Fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;
Biochimica ed energetica muscolare;
Valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica;
Biofisica del muscolo (facoltativo);
Fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativo);
Farmacologia applicata all'attività sportiva (doping) - (facoltativo);
Igiene e medicina preventiva applicate all'attività sportiva (facoltativo).
3° Anno:
Fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione;
Educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo;
Chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso;
Medicina legale ed infortunistica;
Traumatologia ed ortopedia dello sport;
Fisiopatologia degli sport (facoltativo);
Assistenza medico-sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativo).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 39. - PASQUALUCCI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-07-12;715#art-1