Art. 1

In vigore dal 23 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che dopo l'articolo 624 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport. Scuola di specializzazione in medicina dello sport Art. 625. - Il corso ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti da ammettere alla scuola, è stabilito in trenta per ogni anno di corso. La frequenza è obbligatoria per tutta la durata del corso. Art. 626. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia dell'apparato locomotore; Biomeccanica applicata all'esercizio fisico; Biochimica generale e applicata; Antropometria e auxologia; Storia, sistematica e tecnologia degli sport; Istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sport; Istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata all'attività sportiva. 2° Anno: Anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso; Fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli; Biochimica ed energetica muscolare; Valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica; Biofisica del muscolo (facoltativo); Fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativo); Farmacologia applicata all'attività sportiva (doping) - (facoltativo); Igiene e medicina preventiva applicate all'attività sportiva (facoltativo). 3° Anno: Fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione; Educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo; Chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso; Medicina legale ed infortunistica; Traumatologia ed ortopedia dello sport; Fisiopatologia degli sport (facoltativo); Assistenza medico-sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativo). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 39. - PASQUALUCCI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-07-12;715#art-1

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