Art. 1
In vigore dal 21 ago 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 30 aprile 1971, n. 206;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1971, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Capitolo n. 1921 - Restituzioni e rimborsi
di imposta generale sull'entrata............ L. 180.000.000.000 Capitolo n. 1985 - Restituzione di diritti
alla esportazione, ecc...................... " 20.000.000.000 L. 200.000.000.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 luglio 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 109. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-07-08;537#art-1