Art. 1
In vigore dal 24 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 50: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Nefrologia medica;
Malattie dell'apparato cardiovascolare.
Art. 72, relativo al corso di laurea in farmacia è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'insegnamento triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica e quelli biennali di chimica farmaceutica e tossicologica e di fisiologia generale importano un esame alla fine di ogni anno".
L'ordinamento della scuola speciale per terapisti della riabilitazione specializzati in cinesiterapia o terapia del linguaggio (Scuola diretta a fini speciali), è modificato nel senso che dopo l'art. 312 è aggiunta la seguente norma transitoria:
Art. 313. - Alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli allievi dei precedenti corsi tenuti presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali dell'Università di Genova, che abbiano sostenuto tutti gli esami e la tesi finale e che siano in possesso del regolare attestato, potranno ottenere il corrispondente diploma di terapista della riabilitazione specializzato in cinesiterapia o terapia del linguaggio, previo colloquio integrativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 luglio 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 50. - PASQUALUCCI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-07-06;719#art-1