Art. 1

In vigore dal 23 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 20, relativo alle norme sulle propedeuticità ed esame del corso di laurea in economia e commercio è abrogato e sostituito dal seguente: "Per gli esami devono essere osservate le seguenti precedenze: 1) l'esame di economia politica (1° anno) deve precedere quelli di politica economica e finanziaria, di scienza delle finanze e diritto finanziario, di economia e politica agraria; 2) l'esame di ragioneria generale ed applicata (primo anno) deve precedere quello di tecnica bancaria e professionale; 3) l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto commerciale, di diritto internazionale, di diritto processuale civile, di diritto del lavoro, di diritto della navigazione, di diritto fallimentare, di diritto industriale; 4) l'esame di, istituzioni di diritto, pubblico deve precedere quelli di diritto internazionale, di diritto amministrativo, di diritto del lavoro, di diritto processuale civile; 5) l'esame di matematica generale deve precedere quelli di matematica finanziaria, di statistica (1° anno); 6) l'esame di statistica (1° anno) deve precedere quello di statistica (2° anno)". Art. 26, relativo alle norme sulle propedeuticità ed esame per il conseguimento del diploma in statistica, è modificato nel senso che prima dell'ultimo comma è aggiunto il seguente nuovo comma: "L'esame di elementi di matematica deve precedere quello di statistica. Quest'ultimo esame deve precedere tutti gli esami delle statistiche speciali". Art. 38: all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia è aggiunto il seguente: Istituto di civiltà preclassiche (con annesso Museo paletnologico). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 244, foglio n. 53. - PASQUALUCCI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-07-06;711#art-1

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