Art. 1
In vigore dal 15 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1244, e modificato con proprio decreto in data 26 febbraio 1969, n. 137;
Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e dal consiglio generale del Banco di Sicilia rispettivamente in data 27 febbraio 1970 e 30 aprile 1970;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 16 settembre 1970;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 5 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, con sede in Palermo, in conformità del seguente testo:
"Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 5.000.000.000 (cinquemiliardi) assegnata dal Banco di Sicilia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 1971
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 154. - PASQUALUCCI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-07-01;640#art-1