Art. 1
In vigore dal 16 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e particolarmente gli articoli 3 e 14;
Considerato che, ai sensi del precitato art. 14, alle università, facoltà ed istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965, deve essere assegnato non meno di un decimo dei cinquanta nuovi posti di tecnico laureato previsti dal citato art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, in corso di registrazione, con il quale sono stati ripartiti, tra gli istituti scientifici delle università, trentotto posti di tecnico laureato;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
I cinque posti di tecnico laureato degli istituti universitari, istituiti con effetto dal 1 gennaio 1970 dalla legge 3 giugno 1970, n. 380, di cui all'art. 14 citato nelle premesse, sono ripartiti come segue:
Numero
dei posti
UNIVERSITA DELLA CALABRIA -------
Facolta di ingegneria:
Istituto di scienza delle costruzioni.......... 1
Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Istituto di fisica................... 1
UNIVERSITA DI LECCE
Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Istituto di fisica................... 1
UNIVERSITA DI SALERNO
Facolta di economia e commercio:
Istituto di tecnica aziendale.............. 1
Istituto giuridico................... 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 156. - PASQUALUCCI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-30;645#art-1