Art. 1

In vigore dal 25 mar 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . L'agenzia consolare di 2ª categoria in Sciaffusa alle dipendenze del consolato generale in Zurigo (Svizzera) è soppressa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-25;1363#art-1

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