Art. 1

In vigore dal 15 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 45 è modificato nel senso che gli istituti di lingue e letteratura latina e geografia umana annessi alla facoltà di economia e commercio sono soppressi. Art. 49: è modificato nel senso che, all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Istituto di lingua e letteratura latina; Istituto di geografia umana. Nello stesso elenco l'istituto di lingua e letteratura spagnola ed ispano-americana assume la denominazione di "Istituto di studi ibero-americani". Art. 55: nell'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lettere e filosofia l'istituto di geografia generale assume la nuova denominazione di "Istituto di scienze geografiche". Art. 75: all'elenco degli insegnamenti complementari della laurea in chimica per gli indirizzi organico-biologico e inorganico-chimico-fisico sono aggiunti i seguenti: Catalisi; Metodologie elettroanalitiche. Art. 78: all'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti: Catalisi; Metodologie elettroanalitiche. Art. 79: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di: Spettroscopia e radiofrequenze. Art. 87: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: Biologia molecolare; Enzimologia; Chimica analitica; Virologia. Art. 89: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: Geologia strutturale; Geologia marina; Petrografia applicata; Analisi mineralogiche; Paleontologia vegetale; Prospezioni geofisiche; Difesa del suolo; Fotogeologia; Idrogeologia; Geomorfologia. Dopo l'art. 362 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione relativa alla istituzione presso la facoltà di agraria del corso di perfezionamento in "Assistenza e divulgazione agricola" sono inseriti i seguenti articoli: Corso di perfezionamento in assistenza e divulgazione agricola Art. 363. - Il corso di perfezionamento in assistenza tecnica e divulgazione agricola annesso alla facoltà di scienze agrarie, ha lo scopo di potenziare le suddette attività quali strumenti di una politica di sviluppo del mondo rurale. Il corso ha la durata annuale. Art. 364. - Il corso è diretto da un direttore assistito da un consiglio. Il direttore del corso è nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà di agraria. Egli dura in carica un biennio, ed è confermabile. Il consiglio della scuola è costituito da tutti i professori che tengono gli insegnamenti della scuola ed è presieduto dal direttore. Gli insegnamenti del corso sono affidati a professori di ruolo, o liberi docenti o assistenti della facoltà di scienze agrarie o di altre facoltà nonché a persone di riconosciuta competenza in uno degli insegnamenti previsti. Le nomine sono approvate dal consiglio della facoltà di scienze agrarie, su proposta del direttore del corso. Art. 365. - Titolo di ammissione al corso è la laurea in scienze agrarie. Annualmente non può essere ammesso al corso un numero di iscritti superiore a venti, nello ambito del quale possono essere riservati posti, a seguito di particolari convenzioni per dipendenti da enti pubblici e privati, o da laureati che godono di apposite borse di studio concesse dallo Stato. Art. 366. - Gli insegnamenti impartiti nel corso sono i seguenti: a) Economia agraria (analisi tecnico-economica dell'azienda agraria e programmazione); b) Politica agraria (quadro istituzionale, politica finanziaria, creditizia, cooperazione); c) Sociologia rurale e psicologia sociologica rurale; d) Principi dell'assistenza tecnica e della divulgazione; e) Metodologia dell'assistenza tecnica e della divulgazione. Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni cattedratiche e di conferenze, integrate, in ogni caso, da esercitazioni ed escursioni. Art. 367. - Gli iscritti al corso devono frequentare le lezioni e le esercitazioni, nonché partecipare alle escursioni e soggiornare nei luoghi in cui vengono svolte le suddette attività didattiche. Art. 368. - Al termine del corso gli iscritti devono sostenere gli esami di profitto nelle singole materie, oggetto d'insegnamento. Le commissioni esaminatrici sono composte secondo quanto stabilito dall'art. 42 del regio decreto 4 giugno 1931, n. 1269, e sono nominate dal direttore del corso. Art. 369. - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono quelle stabilite per gli studenti in corso. La tassa di diploma è fissata nella misura di lire seimila a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Art. 370. - A coloro che avranno superato gli esami, verrà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 giugno 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 140. - PASQUALUCCI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-21;639#art-1

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