Art. 1
In vigore dal 14 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di, Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 20: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
Teoria generale del diritto;
Diritto bancario;
Diritto delle comunità europee;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto regionale;
Diritto processuale generale;
Ordinamento giudiziario;
Diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
Diritto penale commerciale;
Diritto costituzionale comparato;
Diritto amministrativo comparato;
Storia del diritto canonico;
Diritti dei paesi di common law;
Diritti dei paesi dell'Europa orientale;
Economia e politica monetaria;
Economia del lavoro;
Politica economica;
Economia e finanza delle unioni economiche.
Nello stesso corso di laurea l'insegnamento complementare di "Diritti dell'Oriente mediterraneo" muta denominazione in quello di "Diritti dell'antico Oriente mediterraneo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 143. - PASQUALUCCI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-21;631#art-1