Art. 1

In vigore dal 10 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 9: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: Geografia politica; Geografia economica. Art. 11: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Geografia politica; Geografia economica. Art. 17: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Indologia; Papirologia; Etnologia; Numismatica greca e romana; Numismatica medioevale; Topografia di Roma e dell'Italia antica; Archeologia cristiana; Archeologia medioevale; Antichità ed epigrafia greca; Antichità ed epigrafia latina; Antichità ed epigrafia medioevale; Filologia micenea; Storia dei paesi afro-asiatici; Storia della lingua latina; Iconologia. Art. 20: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: Antropologia culturale; Psicologia dell'età evolutiva; Sociologia dell'educazione; Sociologia religiosa; Psicologia sociale. Art. 23: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di "Lingua e letteratura araba". Art. 26: all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di magistero e alla facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti i seguenti: Istituto di storia antica e archeologia; Istituto di filologia e storia medioevale. Nello stesso articolo gli istituti di "Filologia classica e storia antica" e di "Storia medioevale, moderna e contemporanea" mutano denominazione in quelli di "Istituto di filologia classica" e "Istituto di storia moderna e contemporanea". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 giugno 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 131. - PASQUALUCCI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-21;618#art-1

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