Art. 1
In vigore dal 10 set 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Geografia politica;
Geografia economica.
Art. 11: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Geografia politica;
Geografia economica.
Art. 17: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Indologia;
Papirologia;
Etnologia;
Numismatica greca e romana;
Numismatica medioevale;
Topografia di Roma e dell'Italia antica;
Archeologia cristiana;
Archeologia medioevale;
Antichità ed epigrafia greca;
Antichità ed epigrafia latina;
Antichità ed epigrafia medioevale;
Filologia micenea;
Storia dei paesi afro-asiatici;
Storia della lingua latina;
Iconologia.
Art. 20: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
Antropologia culturale;
Psicologia dell'età evolutiva;
Sociologia dell'educazione;
Sociologia religiosa;
Psicologia sociale.
Art. 23: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di "Lingua e letteratura araba".
Art. 26: all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di magistero e alla facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti i seguenti:
Istituto di storia antica e archeologia;
Istituto di filologia e storia medioevale.
Nello stesso articolo gli istituti di "Filologia classica e storia antica" e di "Storia medioevale, moderna e contemporanea" mutano denominazione in quelli di "Istituto di filologia classica" e "Istituto di storia moderna e contemporanea".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 131. - PASQUALUCCI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-06-21;618#art-1